Sì. E' possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, e dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Vi è poi la possibilità di ottenere, dopo 8 anni di partecipazione, un’anticipazione fino al 30% per altre esigenze.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dai beneficiari designati dall’aderente e, in loro mancanza, dagli eredi. In assenza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita a Telemaco e suddivisa tra tutti gli aderenti.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…). L’iscritto a Telemaco può:
trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
attendere 12 mesi, senza lavoro, per riscattare la metà della posizione o 48 mesi per riscattare tutto
riscattare subito tutta la posizione individuale, ma accettando una tassazione meno favorevole
Sì. Il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione non pregiudica la possibilità di reiscriversi a Telemaco nel caso in cui, in seguito, si sia nuovamente in possesso dei requisiti di partecipazione.
Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso un'altra forma previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo Telemaco.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto sconta un’aliquota del 15% (per la quota di montante riscattata non ancora tassata) che scende dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare, fino a un minimo del 9% per le seguenti causali:
morte dell’aderente,
stato di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi
procedure di mobilità,
cassa integrazione guadagni.
In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.
Dal 1° gennaio 2007 l’anticipazione (per la quota di montante anticipata non ancora tassata) per spese sanitarie sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0.3% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un minimo del 9%.
Le altre tipologie di anticipazione (ristrutturazione della prima casa, acquisto della prima casa per sè o per i figli e altre esigenze dell’aderente) sono invece assoggettate ad un’aliquota del 23%.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma di previdenza complementare.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
la rendita pensionistica,
la prestazione in capitale.
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:
sempre, fino al 50% del montante accumulato;eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non abbia ancora maturato i 5 anni di permanenza previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Dal 1 gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni che si trovano in un particolare stato di bisogno. L’ammontare del sussidio è rivalutato annualmente; per il 2010 è pari a 5.349,89 €.
Il Fondo ha stipulato due convenzioni, una con UGF Assicurazioni e l’altra con Assicurazioni Generali per consentire ai suoi iscritti di scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze. Le convenzioni hanno durata decennale e scadono il 24 giugno 2019.
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
Rendita vitalizia
Rendita vitalizia reversibile
Rendita certa 5 o 10 anni e poi vitalizia
Rendita vitalizia controassicurata
Rendita vitalizia con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza (LTC)
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e non desidera che alla sua morte la rendita continui ad essere erogata a beneficiari superstiti.
Tale rendita è adatta per chi desidera che dopo la sua morte la rendita continui ad essere erogata , in misura totale (100%) o parziale (con un minimo del 50%), ad uno o più beneficiari designati fino a che l’ultimo di essi è in vita. L’entità della rendita sarà in questo caso calcolata anche in base all’età dei beneficiari, i nomi dei quali non possono essere modificati dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi desidera essere sicuro di ricevere una rendita certa per un periodo di anni stabilito (5 o 10) e che la stessa venga erogata ai suoi beneficiari nel caso in cui muoia. Allo scadere di tale periodo, se il pensionato è ancora in vita, continuerà a ricevere la rendita fino al suo decesso. Ii beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera che dopo la sua morte le somme della posizione accumulata non ancora erogate sotto forma di rendita siano restituite, anche attraverso pagamenti periodici, ai beneficiari designati.
I beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera proteggersi (con il raddoppio della rendita) dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere anche associata alla rendita Reversibile e a quella Certa per 5-10 anni.
Sì, in via generale. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
Dal 1° gennaio 2007 la prestazione previdenziale (per la parte non ancora tassata) sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo fino ad un minimo del 9%.