Cosa succede al fondo pensione se cambio CCNL?

Cosa succede al fondo pensione se cambio CCNL

Cosa succede al fondo pensione se cambio CCNL?

Il cambio di lavoro può avere delle ripercussioni sulla forma di previdenza complementare a cui il lavoratore ha aderito, soprattutto in caso di adesione a un fondo pensione negoziale legato a uno specifico CCNL.

In questo articolo vedremo che cosa accade in caso di cambio lavoro e come gestire il passaggio da un CCNL a un altro per quanto concerne il fondo pensione.

Vedremo innanzitutto cosa è cambiato dal 1° luglio 2026 con l’introduzione dell’adesione automatica. Analizzeremo poi, nel dettaglio, le diverse opzioni disponibili, ciascuna con dei pro e dei contro da valutare attentamente, anche in termini di costi e fiscalità. 

Vedremo, infine, come funziona il trasferimento da un fondo pensione negoziale a un altro (chiuso, aperto o PIP), come richiedere il riscatto totale o parziale per perdita dei requisiti di partecipazione e quali sono le possibilità di permanere nel fondo anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Cosa succede al fondo pensione in caso di cambio lavoro?

Se un lavoratore che ha aderito al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL cambia lavoro, possono verificarsi due casi diversi:

  • il nuovo lavoro rientra nel medesimo CCNL, dunque è possibile continuare a contribuire al fondo pensione a cui il lavoratore è già iscritto;
  • il nuovo lavoro rientra in un diverso CCNL, allora il lavoratore ha a disposizione un ventaglio di opzioni tra le quali scegliere.

Nel caso di cambio CCNL, infatti, il lavoratore perde i requisiti di partecipazione al fondo e ha quattro diverse possibilità di gestione della posizione individuale maturata fino a quel momento:

  • trasferirla al fondo negoziale del nuovo CCNL, se previsto, oppure a un fondo pensione aperto, che non ha vincoli in ingresso derivanti dal CCNL di riferimento, o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico);
  • richiederne il riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione;
  • richiederne il riscatto parziale di quanto maturato, se previsto dal fondo, in modo da non azzerare il percorso, già avviato, di costruzione della pensione integrativa;
  • mantenerla nel fondo negoziale di provenienza, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Cambio CCNL e adesione automatica

Dal 1° luglio 2026, chi cambia CCNL potrebbe veder scattare il nuovo meccanismo dell’adesione automatica. 

In particolare, chi al momento del cambio di lavoro ha già una posizione aperta in una forma pensionistica complementare con il versamento del TFR, viene iscritto automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto applicato nella nuova azienda. 

Il lavoratore ha comunque 60 giorni di tempo per scegliere la destinazione del TFR maturando, fermo restando che non può lasciarlo in azienda. I versamenti prendono avvio dal mese successivo allo scadere dei 60 giorni, ma includono anche gli importi maturati a partire dal primo giorno di assunzione.

L’adesione automatica attiva la contribuzione piena, che comprende:

  • il TFR maturando;
  • il contributo minimo a carico del lavoratore;
  • il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

Coloro che percepiscono una retribuzione annua inferiore all’importo dell’assegno sociale hanno la facoltà di omettere i versamenti a proprio carico, dichiarandolo al datore di lavoro entro 60 giorni dall’assunzione, e di mantenere comunque nel fondo il TFR e il contributo del datore di lavoro.

Quando NON scatta l’adesione automatica

L’adesione automatica non si attiva nei casi in cui il lavoratore:

  • pur non essendo di prima occupazione, non versa già il TFR alla previdenza complementare;
  • ha un’adesione pregressa che non è alimentata dal TFR (ma solo da contributi volontari);
  • ha riscattato per intero la posizione prima dell’assunzione, ad esempio per perdita dei requisiti di partecipazione.

In queste specifiche ipotesi, il TFR rimane in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS, se ne ricorrono i requisiti dimensionali aziendali). Il lavoratore conserva comunque la facoltà di aderire al fondo pensione del proprio CCNL in qualsiasi momento, destinandovi il TFR maturando. Al contrario, per il trasferimento del TFR già maturato e accantonato in azienda, resta necessario l’assenso del datore di lavoro.

Se invece il nuovo lavoro comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ma la posizione non è stata riscattata per intero, il lavoratore rientra comunque nel meccanismo dell’adesione automatica.

Come trasferire il proprio fondo pensione per cambio CCNL?

Per attivare il trasferimento ad altro fondo pensione (negoziale o aperto) oppure a un PIP, il lavoratore deve presentare il modulo di richiesta di trasferimento, allegando la documentazione richiesta dal fondo di partenza (fondo cedente) e da quello di approdo (fondo cessionario). 

Il fondo cedente verifica poi la regolarità della richiesta e provvede a richiedere l’autorizzazione al trasferimento al fondo cessionario.

Per l’intera operazione ci vogliono al massimo sei mesi di tempo, questo perché i soggetti coinvolti sono diversi: 

  1. il lavoratore;
  2. i due fondi, quello cedente e quello cessionario; 
  3. l’azienda a cui fa capo il nuovo impiego che, nel caso di passaggio ad altro fondo pensione negoziale, dovrà occuparsi di versare il TFR e gli eventuali contributi aggiuntivi.

Ricordiamo, inoltre, che per il trasferimento non sono previste penali e che la posizione individuale non è soggetta a tassazione in fase di passaggio, dal momento che l’imposizione fiscale avviene direttamente sui rendimenti maturati e poi in fase di prestazione, quando si riceve la pensione integrativa.

Nel caso in cui il lavoratore operi questa scelta, occorre tuttavia effettuare un’attenta valutazione dei costi nel caso di trasferimento a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) o di adesione individuale a un fondo pensione aperto. Infatti, i fondi negoziali non hanno scopo di lucro (a differenza di fondi aperti e PIP) e, dunque, applicano commissioni ridotte. Tutto ciò che viene risparmiato in termini di costi rimane nella posizione dell’aderente, disponibile per l’investimento. 

Per approfondire questa opzione, leggi il nostro articolo Come passare da un fondo pensione a un altro.

Riscatto del fondo pensione per cambio CCNL

Il cambio di CCNL rappresenta una delle cause di perdita dei requisiti per l’adesione al fondo pensione negoziale, che dà diritto anche all’opzione del riscatto del fondo.

Chi opera questa scelta deve tuttavia fare attenzione all’aspetto fiscale, perché la tassazione è più elevata rispetto ad altre tipologie di prestazione.

Generalmente, infatti, al riscatto della posizione individuale si applica il medesimo trattamento riservato alla prestazione pensionistica integrativa, e cioè un’imposta con aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare, fino a un minimo del 9%. 

Tuttavia, nel caso della perdita dei requisiti di partecipazione per cambio di CCNL la tassazione sale al 23%, il che si traduce in un riscatto fiscalmente meno vantaggioso rispetto alle altre casistiche. 

Per ridurre almeno in parte questa perdita, il lavoratore potrebbe anche optare per un riscatto parziale, mantenendo nel fondo la parte restante anche in assenza di ulteriore contribuzione (ipotesi che analizzeremo nel prossimo paragrafo).

Si tratta di una riflessione molto importante da fare, dal momento che il riscatto totale non è l’unica opzione offerta a chi perde i requisiti di partecipazione al fondo. Fare dei conti sul proprio progetto di previdenza integrativa è sempre opportuno per ottimizzare la propria partecipazione.

Ricordiamo, infine, che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione non pregiudica la possibilità di iscriversi nuovamente a Telemaco nel caso in cui, in seguito, si sia nuovamente in possesso dei requisiti di partecipazione, ad esempio perché il lavoratore torna a lavorare nel settore delle Telecomunicazioni.

Cambio CCNL e permanenza nel fondo pensione

Il lavoratore ha, infine, la possibilità di mantenere la posizione individuale nel fondo pensione negoziale del vecchio lavoro, pur in assenza di ulteriore contribuzione.

In base a quanto esposto finora, potrebbero essere due le principali motivazioni per questa scelta:

  • l’assenza di un fondo pensione negoziale per il CCNL del nuovo lavoro, con conseguente lievitazione dei costi di gestione per l’adesione ad un fondo aperto o ad un PIP; dunque il lavoratore potrebbe preservare da tali costi quanto accumulato fino al cambio di CCNL restando nel fondo di provenienza. Ricordiamo che, per i lavoratori cui si applica l’adesione automatica, in caso di mancanza di un fondo contrattuale il TFR viene destinato al fondo residuale individuato dalla normativa;
  • attendere di maturare i requisiti per la prestazione pensionistica, che gode della tassazione agevolata dal 15 al 9% in base agli anni di iscrizione alla previdenza complementare.

Restare nel fondo pensione anche in assenza di contribuzione significa continuare a maturare i rendimenti ottenuti dal fondo di anno in anno, rendimenti che vanno poi a sommarsi al montante e dunque ad accrescere comunque l’importo accantonato, anche se non si versano ulteriori contributi né il TFR.

Ecco perché il cambio di CCNL richiede attente riflessioni e un po’ di conteggi per valutare la convenienza o meno di ciascuna opzione, in modo da ottimizzare la propria partecipazione alla previdenza complementare.

Leggi anche il nostro approfondimento Quando si perdono i requisiti di partecipazione al fondo pensione?

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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