È un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche). Telemaco fa parte di questa categoria di fondi.
Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.
I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992.
Il D. Lgs. 252/2005 li regolamenta all’art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
Si tratta di un fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Telemaco è un fondo a contribuzione definita.
Si tratta di un fondo in cui è certa la prestazione finale del fondo mentre l’entità della contribuzione è variabile. L’aderente potrebbe essere chiamato ad una maggiore contribuzione tutte le volte in cui i rendimenti prodotti dal fondo pensione non siano sufficienti a garantire la prestazione definita precedentemente.
Si tratta di un meccanismo finanziario per cui la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali e la prestazione finale sarà commisurata all’entità dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti. Telemaco è un fondo a capitalizzazione individuale.
Si tratta del valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi dell’azienda e il TFR) e dei rendimenti ottenuti, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti. L’ammontare della posizione individuale viene comunicato annualmente all’aderente attraverso il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo e può essere controllato dagli aderenti nell’apposita area riservata del presente sito.
Gli Organi del fondo sono:
L’Assemblea dei Delegati, composta in maniera paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.
Tutti gli associati, sia lavoratori che aziende.
I contributi dei lavoratori sono affidati in gestione a intermediari professionali autorizzati (banche, assicurazioni, SIM, SGR).
I gestori finanziari vengono selezionati dal Consiglio di Amministrazione con un procedimento di selezione regolamentato dalla COVIP. In particolare, è prevista la pubblicazione di un bando di gara, la redazione della corrispondente offerta e relativo capitolato da parte dei concorrenti alla gara, e, infine, la stipula di un’apposita convenzione.
Un fondo pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento.
Un fondo pensione multicomparto ha un assetto gestionale articolato su più comparti. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l’iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell’orizzonte temporale di permanenza nel Fondo. Telemaco è un fondo multicomparto.
La Covip è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.
Possono aderire a Telemaco i lavoratori operai, impiegati e quadri dipendenti delle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL del settore delle telecomunicazioni, assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di cui all’art. 20 del citato CCNL. Sono, altresì, destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie. Possono, altresì, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari, iscritti al Fondo.
Aderire al fondo pensione Telemaco comporta una serie di notevoli vantaggi per tutti i lavoratori.
Innanzi tutto, al momento del pensionamento l’aderente potrà disporre di un reddito aggiuntivo a quello della pensione pubblica che, per effetto delle riforme adottate, è destinata a diminuire progressivamente il livello di tutela attualmente assicurato. Gli aderenti possono inoltre usufruire di agevolazioni fiscali (deducibilità della contribuzione e regime fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario per rendimenti e prestazioni) e incentivi contributivi da parte dell’azienda (contributo datoriale, altrimenti non dovuto).
Si. La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che al momento del pensionamento il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
La documentazione oltre che consultabile e scaricabile direttamente da questo sito internet, si può richiedere presso la propria azienda, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo del fondo e presso la sede di Telemaco.
L’adesione avviene compilando il modulo d’adesione che è disponibile presso la propria azienda, presso la sede del Fondo ed è scaricabile dal presente sito internet. L’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’. Una volta compilato il modulo va riconsegnato alla propria azienda che provvederà ad inoltrarlo a Telemaco.
Il lavoratore può aderire al fondo in qualunque momento. Entro sei mesi dalla data di assunzione deve essere fatta la scelta di mantenere o meno il TFR in azienda. Se si decide di mantenere il TFR in azienda, tale scelta è successivamente rivedibile in qualunque momento.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo l’aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale. Esistono ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento), casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione). Cfr. FAQ “Prestazioni”.
Se un lavoratore che ha aderito a Telemaco cambia lavoro, e il nuovo lavoro rientra nel perimetro del CCNL delle Telecomunicazioni, è possibile continuare a contribuire a Telemaco.
Si specifica che il passaggio senza soluzione di continuità da un’Azienda a un’altra, entrambe afferenti a Telemaco in qualità di Fondo negoziale di categoria, non determina la perdita dei requisiti di partecipazione e non consente il riscatto o il trasferimento per la suddetta fattispecie.
L’aderente dovrà compilare il modulo P1 “Prosecuzione del rapporto associativo per passaggio ad altra azienda aderente a Telemaco” e consegnarlo alla propria Azienda che provvederà a trasmetterlo a Telemaco.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, sono coloro che anteriormente a questa data non hanno prestato attività lavorativa. Qualora decidano di aderire al fondo, questi lavoratori devono versare l’intero TFR che matura dalla data di adesione a Telemaco. Il TFR già accantonato alla data di adesione resta presso l’azienda e si rivaluta sulla base delle norme di legge.
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare è stabilito in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione di Telemaco sulla base di un preventivo di spesa annuale Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti con le modalità indicate nel bilancio e nella Nota Informativa.
È una quota che si versa solo all’atto dell’adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo. Ammonta a 4,65 € a carico del lavoratore e 4,65 € a carico dell’azienda.
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57. La deduzione consente al lavoratore di diminuire la sua base imponibile IRPEF e di pagare meno imposte.
No. Il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente l’azienda, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
Sì. La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate ad una forma pensionistica complementare.
Le credenziali per effettuare il primo accesso all’Area riservata sono riportate all’interno della lettera di benvenuto inviata dal Fondo al momento dell’adesione. Per fare il primo accesso, sarà sufficiente cliccare sull’apposito link all’Area riservata presente sul sito web di Fondo Telemaco e inserire le credenziali riportate nella lettera di benvenuto.
Per aggiornare la password, una volta effettuato l’accesso l’iscritto dovrà cliccare sul proprio nome, posto in alto a destra, e fare clic su “Modifica password”. Basterà quindi inserire il codice fiscale, la vecchia password e quella nuova (seguendo le istruzioni riportate a schermo) e cliccare sul bottone “Modifica password”.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all’Area riservata, è possibile recuperarle seguendo i seguenti passaggi:
Al primo accesso sarà necessario personalizzare la password.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
In caso non sia stato precedentemente fornito un contatto email o cellulare, dovrà essere inviata una email a info@fondotelemaco.it indicando un recapito email o cellulare e allegando un documento d’identità. Il Fondo Telemaco aggiornerà il contatto e invierà la conferma di avvenuta variazione ai recapiti (email o numero di cellulare) indicati precedentemente. Successivamente potrà essere richiesto l’invio del numero di iscrizione e, a seguire, anche della password.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
È possibile recuperare il numero di iscrizione (codice di adesione) dal “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo” o dalla lettera di conferma dell’adesione al Fondo ricevuta al momento dell’iscrizione.
Nel caso non fosse possibile recuperare il numero di iscrizione, ad esempio per smarrimento del Prospetto o della lettera di conferma dell’adesione, basterà seguire questa procedura:
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
La contribuzione minima prevista a carico del lavoratore nel rispetto della misura minima stabilita dagli accordi collettivi ammonta all’1% della retribuzione. Nel caso in cui venga versato tale contributo oltre al TFR, il lavoratore usufruisce di quello dell’azienda, pari all’1,4% della retribuzione.
Si, l’iscritto può incrementare la misura della contribuzione a suo carico.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo. Negli altri casi la quota di TFR da destinare a Telemaco è fissata dal lavoratore che può decidere se versare la quota minima del 16% definita dalle fonti istitutive o tutto il suo TFR.
I minimi contributivi che è necessario versare se si decide di aderire a Telemaco sono determinati dalle fonti istitutive.
L’aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Sì, posso versare dei contributi reintegratori seguendo le istruzioni riportate nella “Richiesta per il reintegro dell’anticipazione”, disponibile nella sezione “Modulistica lavoratori”.
Ai fini del riconoscimento del reintegro, per il Fondo è necessario ricevere dall’aderente detta Richiesta e copia della ricevuta del bonifico, istruito secondo quanto riportato nelle istruzioni.
Tali contributi sono deducibili se non eccedenti il plafond di deducibilità pari a € 5.164,57 annui. Inoltre, limitatamente al reintegro dei montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all’aderente un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
Il lavoratore può verificare mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr, eventuale contributo volontario…). Inoltre, una volta l’anno, l’aderente riceverà un “Prospetto delle prestazioni pensionistiche-Fase di Accumulo” spedita dal Fondo entro marzo, redatt secondo lo schema elaborato dalla COVIP con la quale Telemaco informerà gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Tutti i lavoratori hanno comunque la possibilità di consultare quotidianamente la propria posizione attraverso il sito internet del Fondo, accedendo all’area riservata agli iscritti, utilizzando la password di accesso ricevuta al momento dell’adesione. Qualora il lavoratore abbia smarrito la password di accesso deve farne richiesta tramite procedura presente nel sito del Fondo.
L’obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico (in questo caso si perde il diritto al contributo datoriale). Tuttavia, il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.
No, in linea generale il contributo segue la retribuzione. Se non c’è retribuzione, non c’è il versamento contributivo al Fondo pensione.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione; ciò comporta però la perdita del contributo da parte dell’azienda.
Il lavoratore che voglia integrare i contributi minimi al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve accedere nella sua area riservata, nella sezione VERSAMENTO AGGIUNTIVO, inserire l’importo del bonifico effettuato ed indicare anche la relativa data valuta.
La causale del bonifico da indicare è indicata nella sezione dell’area riservata sopra indicata.
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono a Telemaco e che versano la propria contribuzione.
La correttezza del versamento dei contributi viene rappresentata con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti. L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l’ufficio del personale dell’azienda.
In caso di fallimento dell’azienda che non ha versato la contribuzione a Telemaco, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare, seguendo la procedura descritta nella sezione “Contributi non versati “.
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57. La deduzione consente al lavoratore di diminuire la sua base imponibile IRPEF e di pagare così meno imposte.
I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari al 12,50%. Pertanto, la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%). Si tratta di un livello più basso rispetto alle altre tipologie di investimenti finanziari che scontano un’aliquota pari al 26%.
La contribuzione al fondo si compone di tre elementi:
È possibile aderire anche solamente con il conferimento del TFR.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 323 del 3/06/2022, ha chiarito che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale. Tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir.
Sì. E’ possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, e dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Vi è poi la possibilità di ottenere, dopo 8 anni di partecipazione, un’anticipazione fino al 30% per altre esigenze.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dai beneficiari designati dall’aderente e, in loro mancanza, dagli eredi. In assenza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita a Telemaco e suddivisa tra tutti gli aderenti.
Nel caso in cui il decesso dell’iscritto titolare della posizione avvenga prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi o, in alternativa, dai diversi soggetti designati come destinatari della prestazione dall’iscritto(art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005).
Queste persone possono essere designate accedendo all’Area riservata nella sezione “SOGGETTI DESIGNATI” dove per default sono indicati “EREDI LEGITTIMI”:
Ogni nuova designazione sostituisce la precedente effettuata dall’associato.
Le percentuali
Si può decidere in quale percentuale dividere la posizione tra i diversi soggetti scelti, fermo restando che la somma deve essere sempre uguale a 100.
Se si desidera designare esplicitamente dei soggetti per una percentuale di beneficio totale inferiore al 100% è necessario inserire, per la percentuale residua, anche gli EREDI LEGITTIMI. In questo caso è sufficiente inserire solo nel campo cognome il valore EREDI LEGITTIMI e la relativa percentuale di beneficio nell’apposito campo.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità ecc.). L’iscritto a Telemaco può:
Sì. Il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione non pregiudica la possibilità di reiscriversi a Telemaco nel caso in cui, in seguito, si sia nuovamente in possesso dei requisiti di partecipazione.
Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso un’altra forma previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo Telemaco.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto sconta un’aliquota del 15% (per la quota di montante riscattata non ancora tassata) che scende dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare, fino a un minimo del 9% per le seguenti causali:
In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.
Dal 1° gennaio 2007 l’anticipazione (per la quota di montante anticipata non ancora tassata) per spese sanitarie sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0.3% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un minimo del 9%.
Le altre tipologie di anticipazione (ristrutturazione della prima casa, acquisto della prima casa per sé o per i figli e altre esigenze dell’aderente) sono invece assoggettate ad un’aliquota del 23%.
L’operazione di trasferimento non è assoggettata ad imposta.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma di previdenza complementare.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:
Dal 1 gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni che si trovano in un particolare stato di bisogno. L’ammontare del sussidio è rivalutato annualmente.
Il Fondo ha stipulato due convenzioni, una con UGF Assicurazioni e l’altra con Assicurazioni Generali per consentire ai suoi iscritti di scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze. Le convenzioni hanno durata decennale e scadono il 24 giugno 2019.
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e non desidera che alla sua morte la rendita continui ad essere erogata a beneficiari superstiti.
Tale rendita è adatta per chi desidera che dopo la sua morte la rendita continui ad essere erogata, in misura totale (100%) o parziale (con un minimo del 50%), ad uno o più beneficiari designati fino a che l’ultimo di essi è in vita. L’entità della rendita sarà in questo caso calcolata anche in base all’età dei beneficiari, i nomi dei quali non possono essere modificati dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi desidera essere sicuro di ricevere una rendita certa per un periodo di anni stabilito (5 o 10) e che la stessa venga erogata ai suoi beneficiari nel caso in cui muoia. Allo scadere di tale periodo, se il pensionato è ancora in vita, continuerà a ricevere la rendita fino al suo decesso. I beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera che dopo la sua morte le somme della posizione accumulata non ancora erogate sotto forma di rendita siano restituite, anche attraverso pagamenti periodici, ai beneficiari designati.
I beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera proteggersi (con il raddoppio della rendita) dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere anche associata alla rendita Reversibile e a quella Certa per 5-10 anni.
Sì, in via generale. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
Dal 1° gennaio 2007 la prestazione previdenziale (per la parte non ancora tassata) sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo fino ad un minimo del 9%.
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con un’aliquota del 20%.
No. Nel caso in cui un lavoratore che abbia già maturato i requisiti di accesso alla prestazione continui a lavorare e, successivamente, si trovi in situazione di mobilità, dovrà richiedere la prestazione pensionistica finale e non il riscatto.
Si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale – ossia dove si ha o intende trasferire la propria residenza.
Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale mi trasferisco. Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione.
Gli iscritti ai fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto.
Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria e successive modificazioni.
L’importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti all’atto dei versamenti stessi.
Il lavoratore associato deve comunicare al Fondo ogni versamento contributivo effettuato a favore del soggetto fiscalmente a carico, accedendo alla propria Area Riservata Aderenti del sito web del Fondo e indicando la data e la misura del versamento nella sezione VERSAMENTO FISCALMENTE A CARICO.
In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile procedere con l’investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT46T0500001600CC0018350000
CAUSALE: *FCARCODICEFISCALE* cognome, nome del soggetto fiscalmente a carico – *ASSOCODICEFISCALE* cognome, nome del lavoratore aderente.
I contributi saranno investiti nel comparto scelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico e, in mancanza di indicazione, nel Profilo LIFE CYCLE (o Ciclo di Vita). E’ facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente la linea di investimento (switch) alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.
Nel caso di richiesta da parte dello stesso della prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.
Non è previsto alcun costo per la quota d’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo.
Nel caso in cui il lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, il lavoratore associato potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico.
È altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione o di trasferirla ad altro fondo.
Il lavoratore associato deve comunicarlo tempestivamente al Fondo e non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell’interessato.
Al ricorrere dell’ipotesi di cui sopra, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore associato, se maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, ovvero di mantenerla anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo.
I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.
I contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nei limiti di € 5.164,57 complessivi. In questo ammontare si computano anche i contributi versati dall’iscritto per proprio conto (escluso il TFR che sarà tassato dal Fondo unitamente al resto della posizione in fase di liquidazione). La deduzione dei contributi destinati alla posizione di un familiare iscritto spetta prioritariamente a quest’ultimo e l’eccedenza può essere portata in deduzione dal soggetto cui è fiscalmente a carico.
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