Avviso comune sulla previdenza complementare

Stretta di mano ravvicinata tra due persone in abito professionale.

Avviso comune sulla previdenza complementare

1. Premessa e obiettivi

Le profonde trasformazioni demografiche, l’invecchiamento della popolazione, le transizioni in atto nel mondo produttivo pongono al welfare pubblico italiano nuove sfide che richiedono grande attenzione e risposte adeguate, a garanzia della coesione sociale e della tutela dei cittadini nelle diverse situazioni di bisogno, in particolare se si considera il sistema di protezione sociale relativo alla previdenza.

Il sistema previdenziale pubblico obbligatorio deve essere salvaguardato quale presidio di tutela della popolazione e devono essere messe in atto misure che, orientate allo sviluppo del Paese e all’occupazione, siano in grado di produrre ricadute positive sulla sostenibilità e adeguatezza del sistema pensionistico nel suo complesso.

ln questo scenario in continua evoluzione, il ruolo delle Parti sociali e della contrattazione collettiva diventa uno strumento essenziale ed imprescindibile per garantire una previdenza complementare sostenibile ed efficiente, ad integrazione e supporto del primo pilastro pensionistico obbligatorio.

Le Parti sono convinte che le forme di bilateralità nel sistema di secondo pilastro contribuiscono alla realizzazione di un welfare contrattuale integrato e coordinato sempre più sostenibile ed efficiente e in grado di rispondere ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il riconoscimento pubblico e normativo della contrattazione nazionale come architrave del sistema e come presidio di equità, certezza delle regole e competitività non può prescindere dalla difesa e dal rafforzamento della contrattazione collettiva di qualità, anche attraverso il contrasto al dumping contrattuale.

Anche le recenti Raccomandazioni della Commissione europea sul tema propongono di rafforzare e modernizzare le pensioni integrative, nel rispetto del ruolo delle Parti sociali e con attenzione alle esperienze nazionali consolidate.

2. Il ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di welfare nazionale

Il welfare contrattuale costruito dalla contrattazione collettiva nel nostro Paese svolge da oltre 30 anni un’azione fondamentale di rafforzamento e integrazione dei compiti a carico dello Stato in materia di previdenza, in particolare per i lavoratori dipendenti.

La contrattazione collettiva nazionale, a ciò delegata espressamente dal legislatore con il Dlgs. n. 124/1993 prima e con il D.lgs. n. 252/2005 poi, ha dato vita a numerose forme di previdenza complementare negoziale a copertura di quasi tutte le categorie merceologiche.

Le Parti evidenziano che i fondi pensione negoziali hanno avuto un percorso di crescita straordinario, tanto che oggi contano oltre 4,5 milioni di iscritti e oltre 81 miliardi di patrimonio, confermandosi come lo strumento più affidabile per integrare la pensione pubblica dei lavoratori e un volano per l’economia reale, grazie a investimenti sempre più orientati verso il sistema Paese, anche attraverso il consolidamento dei progetti sviluppati in questi anni in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e la promozione di nuove forme di investimento in grado di contribuire alla crescita dell’economia, nel rispetto della prioritaria esigenza di valorizzazione e tutela del risparmio previdenziale degli iscritti.

I dati Covip evidenziano in modo inequivocabile che i fondi negoziali rappresentano la forma pensionistica più conveniente, con Indicatore Sintetico di Costo (ISC) medio significativamente più basso rispetto a fondi aperti e PIP, permettendo ai lavoratori di massimizzare il rendimento netto finale. In particolare, su un orizzonte temporale di 35 anni, l’ISC medio è pari allo 0,36% per i fondi negoziali, a fronte dell’1,23% dei fondi aperti e dell’1,82% dei PIP.

Tale differenziale di costo produce effetti rilevanti sulle prestazioni finali: anche un solo punto percentuale in più può determinare, nel lungo periodo, una riduzione di circa il 18% del capitale individuale accumulato.

Quanto a rendimenti e stabilità, i comparti dei fondi negoziali hanno mantenuto, anche in situazioni di volatilità dei mercati, a causa della pandemia da Covid e delle recenti vicende belliche, rendimenti competitivi nel lungo periodo (con medie che, per le linee azionarie, oscillano tra il 4,8% e il 5,1% su orizzonte decennale), superando la rivalutazione del TFR mantenuto in azienda.

Guardando al futuro, l’obiettivo delle Parti sottoscriventi il presente Avviso Comune resta quello di estendere questa protezione a tutta la popolazione attiva ed in particolare alle fasce più giovani e alle donne, e in generale alle lavoratrici e ai lavoratori più in difficoltà nell’esercizio del diritto alla previdenza complementare, riducendo i gap previdenziali ancora esistenti e consolidando il ruolo dei fondi pensione come investitori istituzionali strategici nel supporto al sistema economico italiano, anche attraverso politiche di investimento a sostegno del sistema Paese. In tale prospettiva, sarà fondamentale accompagnare i meccanismi di adesione ai fondi pensione con adeguati strumenti di alfabetizzazione previdenziale e finanziaria, al fine di garantire scelte consapevoli dei lavoratori, sia nella fase di adesione che di opting-out. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori con redditi più bassi e a coloro che presentano carriere lavorative discontinue, per i quali le decisioni in materia previdenziale assumono un impatto ancora più rilevante.

3. Scenario di contesto

Le Parti rilevano che, con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha in parte ridisegnato l’architettura del secondo pilastro previdenziale.

Se, per un verso, è stata riaffermata la centralità della contrattazione collettiva nella costituzione, nel finanziamento e nell’adesione di default alle forme pensionistiche di natura negoziale e sono state introdotte misure volte a favorire l’incremento delle adesioni, per altro verso, si registrano modifiche relative alla previsione della portabilità del contributo datoriale e al massimo edittale delle sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione dei fondi pensione che, ove non correttamente interpretate, penalizzano i fondi pensione negoziali e impattano sul modello collettivo-contrattuale della previdenza complementare in questi anni faticosamente costruito.

Le Organizzazioni sottoscriventi ritengono che la volontà negoziale e la sua autonomia, espresse nei contratti collettivi vigenti, debbano essere attentamente preservate nella misura in cui riconoscono che il contributo datoriale è destinato al fondo negoziale di riferimento e non ad altra forma di previdenza integrativa privata.

Le Parti rimarcano infatti che il contributo datoriale – previsto dai CCNL nell’ambito delle funzioni proprie della contrattazione collettiva – è destinato a finanziare strumenti che sono espressione del sistema delle relazioni industriali/sindacali ed è, per questo, frutto di un equilibrio contrattuale complessivo tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e le parti datoriali. Il tentativo di messa in discussione di questo principio e una eventuale pretesa di libera portabilità anche al di fuori del modello contrattuale, non solo incide sull’autonomia contrattuale collettiva ma, cosa ben più grave, mette in discussione la funzione oggi assegnata ai fondi pensione negoziali, quale secondo pilastro di un sistema che vede nella previdenza complementare una necessaria forma di integrazione e di sussidiarietà.

Le Parti ritengono che la ratio del combinato disposto dell’art 8, commi 1 e 2 e dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale e che, pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.

Si intende peraltro evidenziare che il quadro normativo della previdenza complementare fino ad oggi in vigore ha garantito un sistema plurale, libero e concorrente, e ha assegnato a ciascun soggetto (i Fondi Negoziali, istituiti dalla contrattazione collettiva, i Fondi Aperti ed i Piani Individuali Pensionistici, istituiti da SGR, SIM, Banche e assicurazioni) un compito e una funzione precipua per favorire la raccolta del risparmio previdenziale. Il rapporto tra queste due componenti strutturali del sistema – la prima saldamente ancorata ad una funzione di protezione sociale nel raccordo con la previdenza pubblica di base, la seconda innestata nelle dinamiche del mercato finanziario – ha visto già in armonia un sistema che, pur nella diversità ontologica delle proprie componenti, ha concorso efficacemente al soddisfacimento di diritti sociali di rango costituzionale.

ln questo contesto, la pretesa di una “portabilità” automatica del contributo datoriale ad un fondo aperto e ad un PIP, lungi dal creare condizioni di parità e competitività tra le diverse forme complementari, negoziali e aperte, darebbe luogo ad una obiettiva discriminazione dei fondi negoziali che, com’è noto, non possono ricevere iscrizioni provenienti da ambiti diversi da quello contrattualmente definito (per questo sono anche definiti “chiusi”), sono associazioni senza scopo di lucro che, su mandato dei lavoratori, esercitano le scelte migliori per garantire la proficua gestione del capitale previdenziale con significative differenze di costo e di impatto sul montante finale, mentre i Fondi Aperti e i Pip sono forme di mercato.

Le Parti sottoscriventi sono convinte, pertanto, che una migliore integrazione fra pubblico e privato possa essere favorita da uno sviluppo più ordinato e coerente dell’intero sistema e che, quindi, in questo quadro, sia logico e coerente tutelare la centralità della contrattazione collettiva e rispettare i contenuti obbligatori dei contratti collettivi sulla disciplina della previdenza complementare nonché gli equilibri negoziali che ne scaturiscono, per assicurare sostenibilità al sistema di protezione sociale nazionale, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà, legalità e trasparenza dei sistemi di welfare.

4. Determinazioni

A tal fine, condividendo l’analisi di scenario, le Parti convengono quanto segue:

  • di favorire e accompagnare il rafforzamento del modello di integrazione tra welfare pubblico e welfare contrattuale, al fine di garantire la solidità del sistema dei fondi pensione negoziali e del welfare contrattuale in generale. In questa prospettiva, le Parti ribadiscono che il secondo pilastro deve svilupparsi in una logica di integrazione, complementarità e sussidiarietà rispetto al sistema pubblico;
  • che, facendo seguito a quanto condiviso negli accordi sottoscritti rispettivamente dalle parti, il livello interconfederale deve svolgere sui temi del welfare contrattuale una funzione di coordinamento, di individuazione dei principi comuni, nonché di gestione degli indirizzi politici di fondo.

Per raggiungere questo obiettivo, le Organizzazioni sottoscriventi ritengono necessario quanto segue:

  • l’adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di regole che garantiscano coerenza e funzionalità al sistema della contrattazione collettiva;
  • di fissare, anche tramite accordo interconfederale, alcune linee di indirizzo per la contrattazione collettiva con riferimento alla previdenza complementare che vadano nel senso di rafforzare il principio dell’inscindibile nesso tra contributo datoriale e adesione alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale. Al riguardo, quale primo intervento, si rinvia all’Allegato 1 al presente Avviso;
  • la realizzazione di una campagna informativa istituzionale, che veda coinvolti oltre alle Istituzioni competenti, le Parti sociali e tutti gli operatori del sistema di previdenza complementare, nell’ambito della quale le Parti si impegnano a svolgere un ruolo attivo, al fine di promuovere una maggiore alfabetizzazione previdenziale e conoscenza della disciplina della previdenza complementare e delle diverse forme pensionistiche esistenti, con l’obiettivo di favorire scelte consapevoli da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

Su questi temi, le Parti ritengono opportuno avviare un confronto strutturato, programmato e partecipato anche con le Istituzioni, con l’obiettivo di concorrere all’individuazione delle soluzioni più idonee al superamento delle evidenziate criticità e per rafforzare il sistema di previdenza complementare anche in termini di fiscalità di vantaggio sulle prestazioni e riduzione della tassazione sui rendimenti, riconoscimento di adeguati benefici a tutela degli investimenti nell’economia reale nonché in termini di revisione del sistema sanzionatorio.

In particolare, con riferimento all’inasprimento del regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, le Parti ritengono necessario che la disciplina tenga adeguatamente conto della natura giuridica e delle specificità dei fondi pensione negoziali, enti senza scopo di lucro istituiti dalla contrattazione collettiva e caratterizzati da una governance paritetica, espressione delle Parti sociali. A riguardo, pur condividendo l’esigenza di un sistema di vigilanza efficace e credibile, si evidenzia anche l’opportunità di garantire che il quadro sanzionatorio sia improntato a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e sostenibilità, anche sotto il profilo economico, evitando un aggravio dei costi di gestione che finirebbe per incidere direttamente sulle posizioni individuali degli iscritti, sulla governance e sull’equilibrio complessivo del sistema.

Roma, 26 maggio 2026

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