Possono aderire al fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri dipendenti dalle aziende e delle associazioni imprenditoriali delle Aziende di Telecomunicazione con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento.
Aderire al fondo pensione Telemaco comporta una serie di notevoli vantaggi per tutti i lavoratori.
Innanzi tutto, al momento del pensionamento l'aderente potrà disporre di un reddito aggiuntivo a quello della pensione pubblica che, per effetto delle riforme adottate, è destinata a diminuire progressivamente il livello di tutela attualmente assicurato. Gli aderenti possono inoltre usufruire di agevolazioni fiscali (deducibilità della contribuzione e regime fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario per rendimenti e prestazioni) e incentivi contributivi da parte dell’azienda (contributo datoriale, altrimenti non dovuto).
Si. La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che al momento del pensionamento il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
La documentazione (modulistica, Statuto, Nota informativa e Progetto Esemplificativo), oltre che consultabile e scaricabile direttamente da questo sito internet, si può richiedere presso la propria azienda, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo istitutivo del fondo e presso la sede di Telemaco.
L’adesione avviene compilando il modulo d’adesione che è disponibile presso la propria azienda ed è scaricabile dal presente sito internet. L’adesione va preceduta dalla visione della Nota Informativa (documento esplicativo delle principali caratteristiche e delle condizioni economiche del fondo). Una volta compilato il modulo va riconsegnato alla propria azienda che provvederà ad inoltrarlo a Telemaco.
Il lavoratore può aderire al fondo in qualunque momento. Entro sei mesi dalla data di assunzione deve essere fatta la scelta di mantenere o meno il TFR in azienda. Tale scelta è successivamente rivedibile in qualunque momento.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo l’aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale. Esistono ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento), casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione). Cfr. FAQ “Prestazioni”.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, sono coloro che anteriormente a questa data non hanno prestato attività lavorativa. Qualora decidano di aderire al fondo, questi lavoratori devono versare l’intero TFR che matura dalla data di adesione a Telemaco. Il TFR già accantonato alla data di adesione resta presso l’azienda e si rivaluta sulla base delle norme di legge.
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare è stabilito in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione di Telemaco sulla base di un preventivo di spesa annuale Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti con le modalità indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione “Informazioni sull’andamento della gestione” della Nota Informativa.
È una quota che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo. Ammonta a 4,65 € a carico del lavoratore e 4,65 € a carico dell’azienda.
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57. La deduzione consente al lavoratore di diminuire la sua base imponibile IRPEF e di pagare meno imposte.
No. Il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente l’azienda, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
Sì. La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate ad una forma pensionistica complementare.