Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco, nella seduta del 29 luglio 2026, ha deliberato l’adeguamento dello Statuto del Fondo alle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e dalle Deliberazioni COVIP del 19, 23 e 25 giugno 2026.
Le modifiche, adottate ai sensi dell’art. 37 – comma 2 dello Statuto, hanno efficacia dal 30 luglio 2026.
Modalità di adesione
L’adesione automatica viene introdotta nello Statuto come nuova modalità di adesione al Fondo, accanto a quella esplicita. L’adesione tacita, con il solo conferimento del TFR, resta come modalità residuale per le lavoratrici e i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 (art. 5).
Contestualmente, viene aggiornato anche l’art. 34 che introduce la disciplina della procedura di adesione automatica e dei conseguenti obblighi informativi verso l’aderente.
Viene aggiornato l’art. 6, con la riformulazione dei commi dedicati al Profilo Life Cycle e la conferma del comparto Garantito come linea di default per gli aderenti taciti, così come l’art. 8, che tiene conto della disciplina dei contributi conseguente all’adesione automatica e a quella tacita.
Nuove forme di erogazione della prestazione pensionistica
L’art. 10 integra maggiori dettagli riguardanti la RITA e le prestazioni pensionistiche, mentre l’art. 11 introduce, in alternativa alla rendita vitalizia, due nuove forme di erogazione: la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili.
Alle voci di spesa si aggiunge una nuova fattispecie dedicata agli oneri connessi alle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia (art. 7), con riferimento alle spese legate all’investimento della posizione residua nel Fondo.
Governance: durata dei mandati
La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci passa da tre a cinque esercizi, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 28 giugno 2026. Viene confermato il limite di due mandati consecutivi, senza computare quelli completati prima di tale data (artt. 18 e 23).