Il riscatto per inoccupazione superiore a 48 mesi è una delle prestazioni offerte dai fondi pensione ai propri iscritti prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione pubblica.
Nell’articolo, per prima cosa descriveremo il riscatto e il suo funzionamento, per poi approfondire l’opzione del riscatto totale e la conseguente chiusura della posizione integrativa. Analizzeremo poi il concetto di inoccupazione prolungata, illustrando le ragioni alla base del limite temporale stabilito per questa prestazione.
Sul piano pratico, esamineremo la tassazione applicata al riscatto e la procedura di richiesta a Fondo Telemaco. In conclusione, proporremo una panoramica delle alternative disponibili per preservare il proprio capitale previdenziale anche in assenza di un’occupazione.
Cos’è il riscatto del fondo pensione?
Il riscatto del fondo pensione consiste nella liquidazione anticipata, totale o parziale, del capitale accumulato prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Tale opzione, esercitabile al verificarsi di specifiche condizioni, consente all’aderente di ricevere l’importo versato e maturato, interrompendo di fatto il proprio percorso di accumulo integrativo.
Ricordiamo che la posizione individuale, ovvero il capitale maturato, è il risultato della somma di diversi elementi:
- i contributi versati dal lavoratore e, ove previsto, dal datore di lavoro;
- le quote di TFR conferite;
- i rendimenti generati dalla gestione finanziaria.
Da questo importo vengono dedotti i costi di gestione e le imposte.
Il riscatto si configura dunque come la restituzione del capitale maturato e, qualora totale, comporta anche la chiusura della posizione dell’iscritto.
La normativa vigente individua diverse circostanze che consentono di accedere a questa prestazione, quali l’inoccupazione prolungata, l’invalidità permanente, la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo – come nel caso di un cambio di CCNL – oppure il ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione.
Il riscatto totale, che prevede la liquidazione dell’intera posizione individuale, è un’opzione esercitabile unicamente in circostanze specifiche.
Le principali casistiche ammesse per farne richiesta sono:
- inoccupazione superiore a 48 mesi: qualora la cessazione dell’attività lavorativa si protragga ininterrottamente oltre tale soglia;
- invalidità permanente: in caso di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- perdita dei requisiti di partecipazione: evenienza che si verifica, ad esempio, con il cambio di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e la conseguente uscita dal fondo pensione di categoria;
- decesso dell’aderente: in caso di premorienza, la richiesta è presentata dagli eredi o dai beneficiari designati.
Com’è facile intuire, la distinzione fondamentale tra riscatto totale e parziale risiede nella quota di capitale liquidata. Nel primo caso, l’aderente ottiene il 100% della posizione accumulata, determinando la chiusura del rapporto con il fondo. Nel secondo, viene erogata solo una frazione del capitale (tipicamente il 50%), mentre la parte residua continua a essere gestita.
Un esempio concreto è rappresentato dall’inoccupazione: se compresa tra 12 e 48 mesi, l’aderente può unicamente richiedere un riscatto parziale al 50%. Solo al superamento dei 48 mesi diviene possibile richiedere la liquidazione totale.
Cosa si intende per inoccupazione prolungata?
La condizione di inoccupazione ha origine dalla cessazione dell’attività lavorativa e si protrae finché l’individuo non intraprende alcuna nuova occupazione, sia essa di natura subordinata o autonoma. Per accedere al riscatto totale, tale stato deve perdurare per un periodo ininterrotto superiore a 48 mesi.
Nell’architettura della previdenza complementare, la soglia dei 48 mesi assume un ruolo fondamentale. Il superamento di tale periodo continuativo di inoccupazione costituisce infatti il presupposto per accedere al riscatto totale, ovvero alla liquidazione del 100% della posizione maturata.
La scelta di questo specifico orizzonte temporale risponde a una duplice logica:
- tutela della finalità previdenziale: la previdenza complementare è concepita per integrare la pensione pubblica. La normativa, pertanto, ne circoscrive le opzioni di liquidazione anticipata, riservando il riscatto totale a circostanze di oggettiva e prolungata difficoltà;
- flessibilità in caso di necessità: il legislatore riconosce che, dopo quattro anni di assenza dal mercato del lavoro, la stabilità economica dell’aderente possa essere seriamente compromessa, giustificando così la liquidazione dell’intero patrimonio accumulato. Prima di tale termine, l’accesso parziale al capitale mira a impedire un esaurimento prematuro delle risorse destinate alla pensione.
In definitiva, la soglia dei 48 mesi funge da spartiacque, distinguendo una difficoltà lavorativa temporanea, per la quale è previsto un accesso parziale al capitale, da una condizione strutturale di assenza di reddito, che legittima il riscatto integrale della posizione.
Come viene tassato il riscatto del fondo pensione per inoccupazione?
Il regime fiscale applicato al riscatto per inoccupazione è disciplinato da norme specifiche di carattere agevolato, volte a mitigare l’onere per gli aderenti che versano in condizioni di difficoltà economica.
Per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, è prevista una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%. Ne consegue che la permanenza prolungata nel fondo si traduce in un trattamento fiscale più vantaggioso. Per i contributi antecedenti al 2007 si applicano, invece, regimi differenti.
La richiesta di riscatto totale per inoccupazione può essere inoltrata tramite il servizio online disponibile nell’Area Riservata. La piattaforma offre una procedura guidata che assiste l’aderente nella compilazione dei dati e nel caricamento della documentazione necessaria.
L’abilitazione a effettuare operazioni che comportano una disposizione di capitale dall’Area Riservata è subordinata ai seguenti requisiti:
- l’installazione dell’App ufficiale di Fondo Telemaco;
- l’associazione del proprio dispositivo al sistema.
Per approfondimenti su tale procedura, si rimanda alla guida all’uso dell’Applicazione.
Una volta ricevuta l’istanza di riscatto, il Fondo si impegna a espletare le necessarie procedure amministrative nel più breve tempo possibile, assicurando l’erogazione della prestazione entro il termine massimo di sei mesi. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o non conforme, il Fondo provvederà a contattare l’aderente per le necessarie integrazioni. In tale circostanza, il decorso dei termini di lavorazione della pratica verrà sospeso fino al momento della sua completa regolarizzazione.
Quali sono le alternative al riscatto totale del fondo pensione?
Accanto al riscatto totale, si prospettano diverse strategie alternative che consentono una gestione più versatile della posizione previdenziale, anche durante periodi di interruzione dell’attività lavorativa.
Le opzioni di maggior rilievo includono:
- Riscatto parziale: consente la liquidazione di una frazione del capitale accumulato, preservando così l’integrità della posizione. La quota non riscattata rimane investita e continua a generare rendimenti, anche in assenza di nuovi contributi.
- Trasferimento ad altra forma previdenziale: l’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione maturata verso un altro fondo pensione, senza incorrere in alcun onere. Questa decisione può essere motivata da varie esigenze, come il consolidamento di diverse posizioni per ottimizzare i costi, preservando al contempo l’anzianità contributiva acquisita.
- Permanenza nel fondo senza contribuzione: in caso di interruzione dei versamenti, la posizione rimane attiva e il capitale accumulato continua a beneficiare dei rendimenti della gestione finanziaria. Questa scelta strategica consente di preservare l’anzianità di iscrizione, un fattore determinante per ottenere futuri benefici, quali un regime fiscale più vantaggioso sulla prestazione finale e l’accesso a specifiche anticipazioni (ad esempio, per acquisto o ristrutturazione della prima casa, o per altre esigenze non documentate, che richiedono almeno otto anni di partecipazione).
Tali alternative offrono quindi all’aderente la possibilità di modulare la gestione della propria posizione in funzione delle mutevoli esigenze personali e professionali, evitando il ricorso alla liquidazione integrale del capitale per fronteggiare difficoltà congiunturali e gestibili con altri strumenti finanziari.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota informativa.